Cambio di programma per quanto concerne l’obbligo dei dispositivi anti abbandono dei seggiolini auto, la data per l’obbligo decorre da oggi 7 novembre 2019; quindi anticipata, visto che doveva partire dal 6 marzo 2020.

Il regolamento di attuazione dell’articolo 172 del nuovo Codice della Strada è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23 ottobre 2019, con la previsione di attuazione dopo quindici giorni. Tali dispositivi antiabbandono sono obbligatori fino ai quattro anni.

I dispositivi:

 

“Dovranno attivarsi automaticamente e dovranno essere dotati di un allarme in grado di avvisare il conducente della presenza del bambino nel veicolo attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo (potranno essere dotati anche di un sistema di comunicazione automatico per l’invio di messaggi o chiamate)”

Nel Decreto del Ministero dei trasporti sono esplicate anche gli aspetti tecnici :

“che potranno essere integrati all’origine nel seggiolino, oppure una dotazione di base o un accessorio del veicolo, ricompreso nel fascicolo di omologazione dello stesso oppure un sistema indipendente dal seggiolino e dal veicolo”

Chi non si doterà di tale dispositivo incorre in una multa che va dagli 81 ai 326 euro ( che si può “ridurre a 56,70 euro se pagata entro cinque giorni) e la decurtazione di 5 punti dalla patente.

 

E’ previsto un contributo di 30 euro, ma ancora non sono state definite le modalità per richiedere tale cifra. Questo sta creando confusione tra i genitori o chi comunque si occupa di minori. In rete su gli e-shop e nei diversi negozi si trovano diversi modelli di diverse marche, però come specificato nelle caratteristiche va fatta attenzione che siano omologati e a norma.

Tra i veicoli che saranno obbligati al dispositivo anti abbandono rientrano:

  • M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
  • N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
  • N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
  • N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.

Per chi si reca all’acquisto già a partire da oggi, deve fare attenzione che il dispositivo abbia appunto il certificato di conformità, o nel caso richiederlo al venditore.

Fonte: ansa.it ; ilsole24.com

Virginia Di Leone

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